Statuto

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STATUTO

TITOLO I – SCOPI – ATTIVITA’ – MEZZI FINANZIARI

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN – MONTECCHIO MAGGIORE”, ONLUS, con sede in Montecchio Maggiore, presso l’emoteca del locale Ospedale Civile, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – L’Associazione si propone di diffondere e promuovere fra tutti i cittadini la pratica della donazione del sangue intesa come atto di superiore solidarietà umana e partecipare a iniziative di pubblica utilità specialmente nell’ambito sanitario e solidale. L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

Art. 3 – Tutti i soci donatori sono a disposizione del centro di raccolta dell’ULSS 5 e di qualsiasi altro ente che ne facesse opportuna richiesta. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.

Art. 4 – LE RISORSE ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE SONO COSTITUITE DA:

a) contributi e quota associativa degli aderenti;

b) contributi da privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati attività e progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in una apposita voce di bilancio;

1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ MARGINALI

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.

2. L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione e con i principi della legge 266/91.

TITOLO II – SOCI

Art. 5 – CATEGORIE DI APPARTENENZA

Gli aderenti si dividono in tre categorie:

1) – Soci donatori di sangue ATTIVI;

2) – Ex donatori;

3) – Soci onorari

Tutti i soci sono persone fisiche.

Sono definite “soci donatori” tutte le persone che siano state dichiarate idonee alla donazione del sangue secondo le norme igienico-sanitarie e che continuino a donare.

Sono definiti “ex donatori” tutte le persone che siano state soci donatori e che, per motivi di salute, età o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano impossibilitate a donare il sangue.

Sono “soci onorari” gli ex donatori che hanno acquisito particolari meriti nel corso della vita associativa e tutte le persone che condividono le finalità dell’associazione e che partecipano attivamente alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il socio, che per due anni consecutivi non svolge attività di donazione, non offre la propria collaborazione e/o non partecipa alla vita associativa, decade automaticamente dalla qualifica di socio.

Art. 6 – L’ammissione dei soci donatori è sottoposta alle regole sanitarie. Ai soci donatori viene consegnato un tesserino di riconoscimento.

Art. 7 – IMPEGNI DEI SOCI – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

I donatori non ricevono denaro o altra ricompensa dai beneficiati né dai loro famigliari, né dagli enti presso cui vengono effettuate le donazioni, non vantano privilegi di sorta e non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere.

I donatori si sentono moralmente impegnati a donare il sangue ogni qualvolta ne siano richiesti compatibilmente con le norme igienico-sanitarie.

1. Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.

2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllo sull’andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

3. Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per attività prestata, ai sensi di legge.

4. Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

5. Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO – ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde:

– per dimissioni volontarie presentate per iscritto;

– per decadenza derivante dalla perdita dei requisiti e/o per i motivi riportati nell’art. 5;

1. L’aderente dell’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

(E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario).

TITOLO III – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 9 – SONO ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1) – L’Assemblea dei soci;

2) – Il Consiglio Direttivo;

3) – Il Collegio dei Revisori dei Conti;

4) – Il Presidente dell’Associazione;

5) – Il Collegio dei Probiviri;

Si sottolinea la gratuità di tutte le cariche sociali.

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo e di previsione;

b) nomina ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Probiviri;

i Consiglieri sono eletti tra i soci in numero dispari da almeno sette a quindici;

c) delibera su altri oggetti attinenti al funzionamento dell’Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, mediante avviso contenente l’o.d.g., l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, almeno 8 giorni prima del giorno di convocazione, ed inoltre, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.

1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3. Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata dell’esercizio annuale successivo.

4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 12 – FORMALITA’ DI CONVOCAZIONE

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso, contenente l’o.d.g., l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, almeno 8 giorni prima del giorno di convocazione.

Art. 13 – CONVOCAZIONE A RICHIESTA DELLA MINORANZA

L’Assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

Nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Art. 14 – MAGGIORANZA PER LE DELIBERAZIONI

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli associati, in prima convocazione o di qualunque numero in seconda convocazione. Sono ammesse due deleghe.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci.

L’Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole, anche per delega, della maggioranza dei soci ai sensi dell’art. 21 C.C.. Sono ammesse due deleghe.

Art. 15 – SISTEMA DI VOTAZIONE

Gli intervenuti all’Assemblea eleggono per alzata di mano il Presidente dell’Assemblea stessa, il Segretario e gli scrutatori.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando si tratti di voti riguardanti le persone o quando la votazione segreta sia richiesta da almeno un ventesimo dei presenti, negli altri casi per alzata di mano.

Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri subentra quello, fra i non eletti, che ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il buon funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea la relazione annuale dell’attività svolta e il bilancio consuntivo e di previsione, determina la misura della quota dovuta dai soci sostenitori, stabilisce l’eventuale formula all’Assemblea la proposta di modifica dello Statuto e compie tutto quanto è utile e necessario per la realizzazione degli scopi dell’Associazione in conformità alle direttive dell’Assemblea.

Art. 18 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti, con voto segreto, un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri 3 membri, che curerà l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 19 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione avverrà mediante avviso o comunicazione verbale, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, recapitato/comunicato ai singoli consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 20 – FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei relativi deliberati, sottoscrive tutti gli atti che promanano dall’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri e attribuzioni.

Art. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

I Revisori dei Conti vengono eletti dall’Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Eleggono un Presidente che convocherà e presiederà le riunioni del Collegio e provvederà a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso.

I Revisori dei Conti sono autorizzati ad esaminare in ogni momento i registri contabili e la consistenza di cassa dell’Associazione e a compiere tutte le altre ispezioni che ritengono opportune.

Possono presentare osservazioni scritte, non vincolanti, al Consiglio Direttivo sulla opportunità di talune operazioni di gestione. In sede di discussione e approvazione del bilancio, riferiscono le loro conclusioni all’Assemblea.

Art. 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

I Probiviri vengono eletti dall’Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Essi eleggono un Presidente il quale convocherà e presiederà le riunioni del Collegio.

Art. 23 – FUNZIONI DEI PROBIVIRI

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale e con procedura irrituale dei conflitti di competenza e di ogni altra vertenza che insorga fra organi diversi dell’Associazione o fra singoli Associati.

Il Collegio vigila sulla retta osservanza dello Statuto.

Art. 24 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

Art. 25 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26 – ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 27 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. L’eventuale scioglimento potrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza di legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 28 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme dettate dal Codice Civile in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.